Se è vero che nella prevedibilità ed evitabilità risiede la distinzione tra colpa e caso fortuito, non può revocarsi in dubbio che il concetto di
componente soggettiva colposa, quale riferibilità della condotta all'agente, in virtù della prevedibilità ed evitabilità dell'evento conseguenza della
effetti essere sufficiente la riconoscibilità del pericolo generico, per la seconda è imprescindibile il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dello