La riforma ha operato una radicale rivisitazione del sistema di selezione dei beni dell'attivo fallimentare, estendendo i principi di esclusività e
enunciati nella precedente decisione n. 411/2008, che estendendo anche alle autonomie speciali i principi già affermati dalla nota decisione n. 401/2007
intervenuto da un lato il d.l. 78/2010 "chiarendo" che la Tia2 (ex art. 238 d.lgs. 152/2006) non è tributo. Dall'altro, il MEF, estendendo la norma anche alla