normative. Il giudice di legittimità, infatti, ha rigettato le doglianze della difesa circa la illegittimità dell'adozione della tecnica del c.d
acustiche, a decorrere dalla vigenza della l.r. n. 3/2002. Il T.A.R. barese, nell'accogliere le doglianze mosse da parte del ricorrente, ha annullato la
stratificazione normativa, ma anche in ragione delle diverse posizioni assunte dagli organi giudicanti a seconda delle doglianze espresse dai