penali tributarie che sanzionano le condotte di frode fiscale (artt. 2 ed 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni
i reati tributari previsiti dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel dichiarare infondata la questione la Consulta ha delineato la distinzione tra termini «brevi
, contrariamente a quanto afferma la giurisprudenza, la configurabilità di un concorso materiale dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
appare peraltro esteso a tutte le disposizioni del d.lg. n. 74/2000, così escludendosi in materia penale tributaria la possibilità di applicare l'art
ipotizzato che, quale consulente fiscale di società coinvolte in fatti di indebita compensazione (artt. 10-bis e 10-quater d.lg. 10 marzo 2000, n. 74
droghe, all'interno del solo art. 70, l'abrogazione dell'attuale comma 2 bis dell'art. 73 D.P.R. e la modifica degli artt. 74 e 87 T.U. stupefacenti.
sussistenza di una violazione punita ai sensi del d.lg. 74/2000 tale da determinare il raddoppio è sindacabile o meno dal giudice tributario e se la