peraltro nel nostro ordinamento, a differenza di altri, una punibilità che in ordine al riciclaggio vedrebbe oggi escluso, ai sensi dell' art. 648-bis c.p
fonda sul sintagma "altre utilità" di cui all'art. 648 bis c.p. che delinea un'ampia accezione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio tra cui