. 274 del 2000. In particolare, viene sottolineata l'estensione degli effetti dell'impugnazione dell'imputato avverso la pronuncia di condanna penale alla
condizioni previste dall'art. 273 c.p.p. e alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., può essere
La pena della reclusione inflitta per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non può essere sostituita dalle sanzioni
L'A., ripercorsi i passaggi fondamentali della pronuncia, ricostruisce i rapporti tra l'art. 574 c.p.p. e l'art. 37, d.l.gs. n. 274 del 2000. In
agosto 2000 n. 274, determina per il giudice di pace un approfondito esame del caso concreto in modo da tenere conto, nella motivazione della sua decisione