difficile composizione con l'art. 2113, comma 4, c.c., senza contare la modesta previsione dell'entità del compenso del presidente del collegio e l'assenza di
sovrapposizione tra equità e norma inderogabile e un improprio richiamo all'art. 2113, co. 4, cod. civ.: profili che toccano snodi cruciali del diritto
liberatoria, alla luce della disciplina in tema di rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.