responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Ancora un cinghiale contro un autoveicolo, ed ancora una conferma dell'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica. La sentenza
, propone una lettura della prova liberatoria, richiamata dall'art. 2052 c.c., in termini di forza maggiore (anziché di caso fortuito), perchè maggiormente
patrimoniale nelle ipotesi speciali di responsabilità, quali il danno da vacanza rovinata, il danno da lite temeraria, le ipotesi ex artt. 2048, 2051, 2052