Foro competente per perdita o ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo e risarcimento del danno patrimoniale e morale per vacanza
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Europea in tema di natura e quantificazione dei danni derivanti dalla perdita o ritardata consegna dei bagagli ad opera del vettore aereo che ha statuito
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unilateralmente dal vettore e in modo generalizzato e regolato da condizioni generali alle quali si applica il disposto dell'art. 1341, comma 2, c.c. Tale
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La responsabiltà del vettore-conducente ex art. 2054 c.c. è invocabile dal terzo trasportato anche nel caso di trasporto amichevole
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diretta del trasportato nei confronti del vettore come una semplice facoltà riconosciuta al danneggiato tesa a rafforzare la sua posizione. Il terzo
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