., lungi dal reintegrare l'autore nella situazione preesistente, attraverso la tacita eliminazione della precedente rinunzia, si risolve in un atto di
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insufficiente, alla luce dei principi della CEDU, se non accompagnato dalla possibilità di reintegrare l'appellante nei diritti e nelle facoltà non
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testamentarie, e, solo ove si riveli insufficiente a reintegrare la quota di legittima, può essere esercitata anche contro i donatari. - B) Modalità di riduzione
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