. - B) L'art. 2043 c.c. quale clausola generale di risarcibilità. L'art. 2043 c.c. è diretto a compensare ogni danno ingiusto, sia esso di natura
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dolo o colpa, un fatto produttivo di un danno ingiusto. L'obbligo al risarcimento, pertanto, nascerà solo in presenza dell'ingiustizia del danno e della
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dovrà, pertanto, valutare preventivamente se un certo fatto, causa di un danno ingiusto, possa o meno essere ricondotto ad una delle ipotesi di
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circa la validità del contratto dal punto di vista del requisito formale (richiesto, in ipotesi, ad substantiam). Anche perché appare ingiusto che il
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