a) Responsabilità dell'intermediario per compromissione della reputazione di "buon pagatore" del cliente. Nel caso di segnalazione erronea del
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compromissione della sua attività lavorativa vista come strumento di realizzazione della persona, sia alle eventuali ripercussioni nella qualità della vita
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all'inadempimento contrattuale. F) Danno esistenziale. Danno non patrimoniale identificato nella compromissione delle attività realizzatrici della
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