Se l'art. 487, ult. cpv., c.c. si applichi nell'ipotesi in cui la formazione dell'inventario non sia stata richiesta dal chiamato all'eredità
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(desumibile dai casi di espressa esclusione), si perviene a concludere che la disposizione non si applichi in tutti i casi di vendita "coattiva" attuata
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rappresentanza fiscale sono limitate a i casi in cui non si applichi il "reverse charge", come nell'ipotesi di operazioni effettuate nei confronti di
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di incarichi dirigenziali a tempo determinato introdotta dal decreto "Brunetta" si applichi integralmente anche agli enti locali, con la conseguente
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