responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
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Ancora un cinghiale contro un autoveicolo, ed ancora una conferma dell'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica. La sentenza
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, propone una lettura della prova liberatoria, richiamata dall'art. 2052 c.c., in termini di forza maggiore (anziché di caso fortuito), perchè maggiormente
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patrimoniale nelle ipotesi speciali di responsabilità, quali il danno da vacanza rovinata, il danno da lite temeraria, le ipotesi ex artt. 2048, 2051, 2052
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