appieno le capacità reddituali e di lavoro e, quindi, si discosta dalla regola generale degli artt. 1175 e ss. c.c. - 2. Soggetti e contenuto della
diritto
d'informazione del debitore ceduto. - Il principio generale di correttezza posto dall'art. 1175 c.c. impone alle parti di comportarsi in modo leale e
diritto
massa. B) I doveri di informazione previsti dall'art. 2 c. cons. in relazione al più generale principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. ed al
diritto
professionale (art. 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (artt. 1175, 1337, 1374, 1375 c.c.), in quanto "il fenomeno della bassa marea
diritto
correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che presiedono all'esecuzione del contratto di lavoro subordinato in quanto contratto a prestazioni
diritto