, pervenendo alla stipulazione del contratto, con il privato vincitore della pubblica gara. Nella fattispecie, l'illegittimità del diniego di stipulare il
, n. 244, - i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
digitale) e colmando una lacuna normativa che rendeva di fatto impossibile stipulare l'atto notarile pubblico informatico.
, pertanto, che sia consentito all'autonomia privata di stipulare contratti di mandato aventi ad oggetto incarichi da eseguire dopo la morte del
di stipulare per iscritto, a pena di nullità, tutti i contratti bancari - e dall'altro il principio di cui allart. 2704 c.c. La sentenza in commento
. stabilendo, nell'art. 13, che le imprese di assicurazione devono stipulare fra loro una convenzione (il cui costo di funzionamento resta a carico
l'azione di arricchimento senza causa può svolgere nei confronti di terzi che - pur avendo rifiutato di stipulare tale contratto - abbiano comunque