Dopo aver esaminato l'istituto della cessione autonoma delle azioni revocatorie introdotto dal riformato art. 106 l. fall., l'A., nel censurare le
da sub-procedimenti, quali le revocatorie fallimentari e le opposizioni allo stato passivo, al fine di modulare diversamente la ragionevole durata
soddisfacimento dei creditori della famiglia, ovvero siano estranei al fallimento, fatti salvi gli effetti di eventuali azioni revocatorie, orientandosi