La possibilità di costituire patrimoni destinati alla realizzazione di uno specifico affare rappresenta una delle novità della riforma del diritto
che lo ha costituito. A tal fine la Cassazione applica in via analogica l'art. 155 l.fall. dettato dal legislatore in tema di "patrimoni destinati a
patrimoniale e la diversa fattispecie di segregazione patrimoniale costituita dai patrimoni destinati ad uno specifico affare.
alle società di persone, secondo cui il parametro dell'"ordinarietà" o della "straordinarietà" previsto ex lege in tema di amministrazione di patrimoni
La rilevanza dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e gli eventuali riflessi tributari
Il presente contributo rappresenta una disamina dell'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, previsto dagli artt. 2447 - bis ss
. 155 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, che esclude lacquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, così