Destano perplessità le decisioni della Corte di Cassazione secondo le quali la qualificazione di un atto come atto impositivo - e dunque impugnabile
statuito dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 238/2009: - la TIA è un tributo; - non è assoggettabile ad IVA; - la fattura è impugnabile davanti
agevolata è il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, e che è impugnabile l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria ha notificato
il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.) e quindi impugnabile avanti al giudice amministrativo.
della patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria e che quest'ultima è immediatamente impugnabile perfino in caso di avvenuto pagamento in