marchio, sia come segno distintivo dell'impresa, sia come garanzia di qualità per il paziente, in una prospettiva di tutela della salute pubblica.
incorporanti lo stesso nome patronimico. La sentenza in commento accoglie l'orientamento contrario, vale a dire che la tutela del segno distintivo
partecipare, insieme ai soggetti istituzionali, al "sistema di promozione della salute e sicurezza". Tratto distintivo della nuova disciplina è infatti il
presenza in Internet, e, dall'altro, quale segno distintivo dell'attività commerciale potenzialmente idoneo ad entrare in conflitto con preesistenti