, la non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni
L'importanza del "cuore del segno" nel giudizio di confondibilità
coesistenza di segni patronimici fondati sulla presunzione che qualsiasi differenziazione fosse idonea ad evitare la confondibilità tra segni distintivi
confermando il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente