organizzativa" di un'attività, richiesto dall'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, per la soggezione all'Irap: tuttavia, specie per chi non si avvalga di "lavoro altrui
nell'interesse dei beneficiari del reddito. Un costo peraltro potrà essere suddiviso tra dette categorie di beneficiari purché ci si avvalga di supporti