, adibito esclusivamente a parcheggio per le autovetture, avrebbe fatto venir meno uno dei presupposti richiesti per l'operatività dell'art. 2051 c.c.: il
Secondo il TAR Toscana la superficie delle concessionarie d'auto adibita ad esposizione al pubblico delle autovetture, quando vi si svolga attività
dell'utilizzo "medio" delle autovetture. La pronuncia, peraltro, sembra estendibile alla disciplina "a regime" prevista per la detrazione dell'IVA
autovetture che risultino suscettibili di applicazione dell'IVA a margine, il cessionario ha il dovere di compiere verifiche, purché ragionevoli e