Le Sezioni Unite della Corte di cassazione estendono al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966 l'interpretazione data
parametri per la qualificazione del danno ex. art. 8, l. 604 del 1966; i termini per l'impugnazione del licenziamento e per la proposizione della
Licenziamento per superamento del periodo di comporto e L. 15 luglio 1966, n. 604
applica il termine di prescrizione ordinario e non il termine di decadenza di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966.
previsto dall'art. 6 della L. n. 604/1966. anche così come modificato dal c.d. collegato lavoro alla Finanziaria 2010, all'impugnativa del recesso
disquisito sulla portata del termine decadenziale ex art. 6, L. 604/1966 (così come modificato dall'art. 32 del ddl Collegato Lavoro alla Finanziaria 2010