dato normativo di cui agli artt. 87-89, di cui al D.P.R. n. 602/1973.
Poiché l'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 non consente di instaurare dinanzi al giudice ordinario il giudizio di opposizione agli atti esecutivi
mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 610 c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a
sull'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (art. 15, primo comma, del d.p.r. n. 602/1973) e quella sul pagamento del tributo in pendenza
operata, nasce il problema dell'individuazione del soggetto abilitato a richiederlo. Secondo l'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 tale facoltà va
aderenti alla tassazione di gruppo sono garantite soluzioni più ampie, rispetto alla disciplina comune dettata dall'art. 43-ter del d.p.r. n. 602/1973
le procedure esecutive e cautelari la legittima e totale disponibilità degli strumenti previsti dal d.P.R. n. 602/1973, altrimenti riferibili