Le problematicità scaturite con la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, con la quale si è sancita l'illegittimità della norma che prevede
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335/2009, respinge la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 537 c.c. che
l'altro, proprio di attribuire al giudice il potere di verificare la tempestività delle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.
relazione all'art. 335 c.p.p., e all'àmbito di esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione, da un lato, al combinato disposto
della tardiva iscrizione da parte dellufficio del P.M. della persona sottoposta alle indagini nellapposito registro ex art. 335 c.p.p. In conformità
espletamento di una seconda attività); sull'ambito applicativo della regola stabilita dalla L. n. 335/1995 (art. 2, comma 26) circa la non esclusività della
quanto presso la c.d. Gestione Separata istituita dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95. Tale tenacia dell'Inps è stata ora confutata definitivamente