), tenendo conto di quanto disposto dall'art. 33, comma 1 della l. n. 1034 del 1971, in tema di esecutività della sentenza di primo grado del giudice
materie di cui all'art. 23 bis, legge n. 1034/1971, la dimidiazione dei termini processuali si applichi anche alla proposizione del ricorso per motivi
introduttivo del giudizio, non si applica la dimidiazione dei termini prevista dall'art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste
L'Adunanza Plenaria esclude che il dimezzamento dei termini previsto nel rito speciale di cui all'art. 23 bis, comma 2, L. n. 1034/1971 debba essere