tacita inserita in condizioni generali di contratto, ritenendola vessatoria, anche se avente carattere di reciprocità e bilateralità.
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Poste, debba essere considerata vessatoria, poiché la società non ha fornito prova circa la sussistenza di effettiva trattativa con il consumatore con
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deroga della relativa disciplina e conseguente impossibilità di qualificare la clausola eventualmente prevista come vessatoria. in questo quadro
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