potrebbe qualificarsi come professionista difettando, in suo capo, i requisiti dell'imprenditorialità e/o professionalità; dall'altro, l'utente che scelga
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stessi da parte della collettività sociale. Impropriamente si nega la rilevanza attenuante ai "motivi politici" ove essi possano qualificarsi come "motivi
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connessa all'esercizio dell'attività imprenditoriale e non può qualificarsi come fattore produttivo. Ne deriva che la sanzione non può essere
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arbitri, a prescindere dalla circostanza che integrino o meno gli estremi di cui all'art. 2094 del codice civile, sono da qualificarsi come mero
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