marchio, sia come segno distintivo dell'impresa, sia come garanzia di qualità per il paziente, in una prospettiva di tutela della salute pubblica.
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incorporanti lo stesso nome patronimico. La sentenza in commento accoglie l'orientamento contrario, vale a dire che la tutela del segno distintivo
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partecipare, insieme ai soggetti istituzionali, al "sistema di promozione della salute e sicurezza". Tratto distintivo della nuova disciplina è infatti il
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presenza in Internet, e, dall'altro, quale segno distintivo dell'attività commerciale potenzialmente idoneo ad entrare in conflitto con preesistenti
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