dei beni detenuti sine titulo dall'Amministrazione, sia il risarcimento del danno da illegittima occupazione e ingiusta privazione dell'uso dei beni
ex art. 615, comma 1, c.p.c., motivando il fumus boni iuris sulla considerazione che, fermo rimanendo il principio nulla executio sine titulo, non si
l'eventuale "riconoscimento" (tacito o espresso) del credito degli intervenuti sine titulo, ai sensi dell'art. 499, comma 6, c.p.c., e, dall'altro