La sentenza affronta la spinosa questione sulla sufficienza, nell'esame forense, della votazione solo numerica delle prove scritte, risolvendola
pertinente al singolo socio, tale da legittimare, ai fini della manifestazione del placet, la sufficienza del consenso rappresentato da un semplice atto
previgente alla l. n. 154 del 1992, la sufficienza della conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del
La sentenza in commento offre l'occasione per chiarire, in tema di mediazione, la non sufficienza, ai fini della configurazione del conflitto di
’irradiazione è omogenea: certe parti del cibo potrebbero non riscaldarsi a sufficienza. I forni a piatto rotante prevengono questo inconveniente.
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