rivestito dalla misura cautelare sospensiva nel quadro della disciplina dell'invalidità delle delibere di fusione, caratterizzata da una forte
della documentazione ritenuta carente, nonché quella dell'efficacia (interruttiva o sospensiva) della comunicazione dei motivi ostativi
"aspettativa giuridica" nei confronti del trust, equiparabile ad un diritto sottoposto a condizione sospensiva al contrario di quanto da tempo sostenuto
. 2932 c.c., essendosi il relativo rapporto ormai risolto a seguito dell'acclarato inadempimento della condizione sospensiva costituita dall'integrale