ragione del diritto del comproprietario di servirsi della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., anche dopo la declaratoria giudiziale di
favore, ritenendo che non vi sia ragione per comprimere la volontà dell'indagato (o imputato) che intenda servirsi di altro luogo e di altro
voce umana. Non potendo ancora servirsi dell’elettricità, della quale al suo tempo non si sapeva quasi nulla, Hooke ricorse alle vibrazioni meccaniche di
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