della disposizione punitiva.
compatibile con la prosecuzione della volontà punitiva, non equivale a remissione tacita di querela. L'A., dopo avere esaminato il regime della remissione di
quantificazione del "nuovo" danno morale. Per il danno "da reato" (art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta dai legislatori
A fronte di indiscusse esigenze di risposta punitiva penale, può ragionevolmente dubitarsi dell'adeguatezza del solo strumento di incriminazione ex
L'art. 709 ter c.p.c.: sanzione civile con finalità preventiva e punitiva?