", prima fra tutte la determinazione della perentorietà del termine fissato all'Agenzia delle Entrate nell'art. 182ter. Il punto di vista dell'Autore
afferma la non perentorietà del termine del 30 giugno dell'anno successivo, fissato dalla direttiva comunitaria e dalle disposizioni nazionali per la
Nell'ambito della procedura di convalida dell'arresto e del fermo, per contemperare l'esigenza di celerità derivante dalla perentorietà dei termini