confronti di questi ultimi soggetti sono, infatti, previsti meri obblighi formali di versamento e di anticipazione dell'imposta, senza che venga
abundantiam nell'iter argomentativo della Corte, di obblighi di garanzia nascenti da meri "rapporti contrattuali di fatto" o da "contatto sociale", per
nel separare le spese sopportate in funzione del programma imprenditoriale degli esborsi che rappresentano meri atti di disposizione di redditi già
di alcuna autonomia decisionale, per essere meri esecutori degli ordini promananti dai vertici dell'organizzazione. In questi casi, infatti, verrebbe