La sentenza ribadisce la regola secondo cui, in esito ad un procedimento di autotutela che ha riammesso ad una gara un concorrente illegittimamente
difesa delle imprese illegittimamente impedite nell'aggiudicazione delle gare pubbliche, sembrano restringersi ancora e si pone un problema serio di
imitare le forme di tutela che possono essere accordate ai dirigenti illegittimamente rimossi dall'incarico e che possono concretamente pregiudicare
dalla normativa italiana dei contratti di formazione e lavoro e condannato l'Italia a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegittimamente