e costoro non potranno giovarsi della possibilità di profittarne, offerta, in via generale, dall'art. 1304 c.c., se manchi l'espressa e specifica
di nuova sottoscrizione. I sottoscrittori potrebbero giovarsi di una temporanea posizione di vantaggio rispetto ai soci che non abbiano ancora
prededucibile, ma unicamente può giovarsi del privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, c.c. inoltre, poiché a causa dell'intervenuto
lo scambio non può giovarsi di una distribuzione del rischio che non ha inteso negoziare.