quattro fasi: predisciplinare, istruttoria, giudizio dibattimentale e impugnazione. Sono commentate le norme principali che disciplinano le modalità
struttura delle connessioni esistenti tra il primo ed il giudizio dibattimentale. Infatti, la scelta in favore del rito differenziato non implica più
testimoniare, ma le dichiarazioni, grazie all'ausilio delle intercettazioni, avranno comunque valore probatorio, anche in sede dibattimentale. Si
nell'ipotesi in cui la causa estintiva del reato sopraggiunga al termine dell'istruzione dibattimentale, si cade fuori dall'ambito assegnato all'istituto del
criteri generali dell'art. 190 c.p.p., in qualsiasi momento della istruzione dibattimentale.
impedire che la condanna dibattimentale si fondi, in misura determinante o esclusiva, sulle dichiarazioni rese in segreto ogniqualvolta l'imputato
sostenibile in un contraddittorio dibattimentale. Su tali presupposti, inoltre, le evidenze in campo tossicologico prodotte secondo i canoni suggeriti