disposizione derogatoria dettata esclusivamente per i servizi finanziari comportanti operazioni in titoli, che va interpretata restrittivamente. Inoltre
Collegio, verteva in particolare sulla possibilità o meno di ritenere la nuova disposizione come derogatoria della disciplina dettata dall'art. 161 c.p.p
tipo bellico. Su questo terreno normativo si colgono le tracce di una prospettiva esegetica che nella menzionata disciplina derogatoria lascia