La materia del reclutamento del personale delle regioni non è contemplata né tra quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato né tra quelle
tacito, se e in quanto contemplata da leggi speciali, anche nelle materie escluse ai sensi dell'art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990. In
commi 2, 5 e 6 nella parte in cui estendono la disciplina ivi contemplata al caso in cui debbano essere utilizzati risultati di intercettazioni, che
favore di colui che, chiamato a deporre come testimone, e senza essersi avvalso della facoltà di astenersi come contemplata dall'art. 199 c.p.p., abbia