partenopea, considerando che l'adozione generalizzata del modello della tutela camerale nell'attuale disciplina fallimentare estende ben oltre la
generale, sul procedimento camerale, che, de iure condito, non garantisce la possibilità per l'interessato di sollecitare al giudice la trattazione pubblica
Motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto ex art. 263, comma 5, c.p.p., ed individuazione del rito camerale
del giudizio di legittimità (attesa l'applicabilità del rito camerale cartolare e non partecipato, contemplato dall'art. 611 c.p.p.).