fine, considerando quanto enunciato dall'art. 1322, c.c., in ordine al potere rimesso agli stessi contraenti nella scelta dello strumento negoziale
addotti dal giudice triestino soprattutto con la nozione di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., e con la sua asserita tutela costituzionale
all'omonima breviloquenza di cui all'art. 1322 c.c. - coniuga l'effetto segregativo alla realizzazione di valori che giustificano il sacrificio del ceto
negoziale, secondo l'art. 1322 c.c.
., invece, l'esistenza di una norma di certa e sicura elasticità (e il disposto dell'art. 1322 comma 2 c.c.) consentono all'interprete la scelta