comunicazione spedito al domicilio del socio almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, così come previsto dall'art. 2479 bis, comma 1, ult. parte
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dei coniugi, possa essere eventualmente modificata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 709, ult. comma, c.p.c. (nonché, ovviamente, con la
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partecipazione, anziché il rappresentante comune da nominare a norma dell'art. 2468 ult. cpv. c.c. Mentre tale affermazione risulta senz'altro condivisibile
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