è rimasta sostanzialmente immutata, tranne che per le spese sostenute con decorrenza dal 1 gennaio 2009, per le quali il contribuente potrà
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tali soggetti tranne nell'ipotesi in cui abbiano operato delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta e, pertanto, siano obbligati anche alla
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norme comunitarie che prevedono che la base imponibile dell'operazione IVA sia data, tranne espresse deroghe, dal corrispettivo versato o da versare al
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discute, tranne se stesso.
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