sostanziale, come la reintegrazione in caso di licenziamento, e soprattutto processuale, con particolare rilievo accordato all'art. 28 State. lav., di
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domanda di lavoro del nostro sistema e riconducendo ad essa le peculiari caratteristiche dell'offerta. Ne risulta l'assoluzione dell'art. 18 St. lav
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rappresentatività richiesta dall'art. 19 St. lav. per costituire r.s.a. Discostandosi da precedenti pronunce, anche recenti, la Corte riconosce legittimazione
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dell'art. 19 Stat. lav. con le intese del 1993, fondate su un criterio di rappresentatività mutato a seguito del referendum abrogativo del 1995. La
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