stato chiamato in causa dall'espropriato, ma non si era costituito - che non si era pronunciata sull'ammissibilità dela sua partecipazione alla
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centocinquanta anni, "recupera" il criterio dell'indennizzo commisurato al valore venale del bene espropriato, introducendo una riduzione del 25% per
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Sui diritti del proprietario espropriato: profili di novità delle sentenze n. 348 e 349 del 2007
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stabiliva un criterio di calcolo dell'indennità di esproprio che, oscillando tra il 50% ed il 30% del valore di mercato del fondo espropriato, non era in
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