dell'art. 65 l. fall. ai pagamenti anticipati eseguiti dal debitore in forza di una facoltà prevista ab origine. La Cassazione, dopo una diligente e
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esenzione da revocatoria dei finanziamenti eseguiti in relazione al cd. "piano di risanamento", alla luce degli interessi individuati dal legislatore come
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rimborsi saranno eseguiti in ordine cronologico ed entro determinati limiti di spesa, dando priorità ai casi in cui è già stata presentata la detta
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stati autorizzati e concessi, vengono temporaneamente sospesi e non eseguiti dal Ministero della Giustizia, in diretta violazione della stessa normativa
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