Dopo aver affrontato il tema dell'ammissibilità della partecipazione per facta concludentia di società di capitali a società di persone ed averlo
diritto
previgente alla l. n. 154 del 1992, la sufficienza della conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del
diritto
diritti immobiliari, la rinuncia non deve essere necessariamente risultare da atto scritto, ma può desumersi anche da facta concludentia. In assenza di
diritto